FIRMA DIGITALE


CHE COS'E' LA FIRMA DIGITALE?
La firma digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su carta.
La sua funzione è quella di attestare la validità, la veridicità e la paternità di un documento, come una lettera, un atto, un messaggio o, in generale, qualunque file di dati (testo, immagini, musica, ecc.).
Come tale, non va confusa con altri oggetti omofoni definiti genericamente "elettronici", come ad esempio la firma autografa scannerizzata e conservata come immagine.
La firma digitale è infatti il risultato di una procedura informatica basata su un sistema di codifica crittografica a chiavi asimmetriche (una pubblica e una privata), che consente:

  • la sottoscrizione di un documento informatico;
  • la verifica, da parte dei destinatari, dell'identità del soggetto firmatario;
  • la sicurezza della provenienza e della ricezione del documento;
  • la certezza che l'informazione contenuta nel documento non sia stata alterata;
  • la segretezza dell'informazione contenuta nel documento.


COME E' FATTA?
Attualmente i dispositivi più utilizzati sono le smartcard, del tutto simili ai bancomat, ma sui quali è applicato un processore (chip) al posto della banda magnetica. E’ basata su un sistema di cifratura dei dati. Ad un soggetto vengono assegnate due chiavi informatiche: una privata che gli consente di cifrare i documenti ed una pubblica, strettamente correlata alla prima, che consente a chiunque di decifrarli, garantendo in tal modo la provenienza del documento dal soggetto titolare della chiave privata.


COSA CONSENTE?
E’ uno strumento che consente di scambiare ogni tipologia di documento alla Pubblica Amministrazione, ai privati cittadini, alle imprese e ai liberi professionisti, con la massima certezza e sicurezza. Nello specifico consente di :

  • Effettuare comunicazioni ufficiali con le amministrazioni pubbliche.
  • Rispondere a gare o bandi.
  • Trasmettere documenti con valore legale ( bilanci).
  • Concludere rapporti contrattuali su reti aperte quali Internet.
  • Effettuare transazioni finanziarie e stipulare contratti assicurativi on-line.
  • Assicura la provenienza dei messaggi di posta elettronica.

Dagli esempi sopra citati si può ben comprendere come la firma digitale è destinata a diventare un prezioso strumento nell’ambito dell’attività professionale e imprenditoriale. Molte delle attività che oggi richiedono lo spostamento fisico, potranno finalmente essere compiute per via telematica, in tutta sicurezza e con identica validità legale dalla propria sede di lavoro.


RIFERIMENTI DI LEGGE

L’art. 31 comma 2 della L.340/2000, modificato dall’art. 3 comma 13 della L.448/2001 dispone che le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti al REA, devono essere inviate all’Ufficio del Registro Imprese per via telematica o su supporto informatico con firma digitale secondo le prescrizioni di legge, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della L.340/2000 medesima.


I SOGGETTI OBBLIGATI?
Sono sottoposte alla nuova normativa:

  • le società semplici;
  • le società in nome collettivo;
  • le società in accomandita semplice;
  • le società per azioni;
  • le società a responsabilità limitata;
  • le società in accomandita per azioni;
  • le società cooperative e di mutuo soccorso;
  • le società consortili;
  • i consorzi;
  • i GEIE,
  • le società estere aventi sedi secondarie in Italia;
  • gli enti pubblici economici;
  • le società fra avvocati.

I soggetti giuridici obbligati al rispetto di tale procedura saranno, in relazione al tipo di pratica da inviare, sia le persone fisiche che nell’ambito delle società sopra elencate ricoprono determinate cariche, (ad esempio gli amministratori e i sindaci), sia altri soggetti che sono obbligati o legittimati in base a disposizioni normative, quali i notai,. Nella pratica, l’ambito di applicazione della normativa può estendersi anche al soggetto intermediario, ossia colui che provvede all’ invio telematico, il quale una volta investito di procura speciale diviene soggetto obbligato.


COME SI APPLICA?

Il titolare della firma digitale, dopo aver installato un apposito software ed un lettore di smart-card sul proprio computer, può avviare la procedura di sottoscrizione di un documento informatico digitando il PIN personale della carta. Una volta firmato il documento potrà essere inviato al destinatario, che lo ricollegherà al firmatario tramite il software di verifica.



IL SUO SCOPO?
è quello di attribuire con sicurezza e certezza la paternità di un documento informatico al soggetto che lo sottoscrive. Tale requisito diventa fondamentale in un mondo in cui assumono sempre più rilevanza le transazioni telematiche e l’invio di messaggi, proposte contrattuali, ordini ed altri documenti attraverso le reti di telecomunicazione.