15 FAQ SULL’AGEVOLAZIONE CONNESSA AL RIENTRO DALLA MATERNITÀ – CIRCOLARE INPS 102/22, MESSAGGIO INPS 4042/2022

E’ stata introdotta, in via sperimentale per l’anno 2022, dall’articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), un’agevolazione che prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.
Al riguardo l’INPS si è già espresso in favore di una interpretazione estensiva, nel senso che l’esonero spetti anche qualora il rientro effettivo sul posto di lavoro della lavoratrice avvenga dopo la fruizione del periodo di astensione facoltativa e dopo il periodo di interdizione post partum, purché tali periodi siano fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio (cfr. il paragrafo 2.1 della circolare n. 102/2022).
Una condizione di accesso all’esonero è che la lavoratrice rientri effettivamente al lavoro tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.


A cura del Dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del lavoro e Analista normativo

 

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