Le faq sui 600 euro (3.000 dopo Aiuti quater D.L. 176/22) dopo la circolare 35/e/2022: il punto di vista dell’analista.
Per l’anno 2022, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR, si prevede la non concorrenza a formare il reddito del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché delle somme erogate o rimborsate agli stessi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, entro il limite complessivo di euro 600.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 35/E del 4 novembre 2022 contenente importanti chiarimenti in materia.
L’agenzia in particolare ha affermato che il superamento del contatore dei 600 euro (3.000 dopo Aiuti quater) determina l’imponibilità di tutta la somma non solo dell’eccedenza.
Quindi la deroga dei 600 euro (3.000 euro dopo l’Aiuti quater) rispetto ai 258,23 – art. 51, co.3 – sull’anno 2022 è:
– in riferimento al tetto (600/3.000 euro dopo Aiuti quater anziché 258,23);
– in riferimento alla possibilità di rimborsare le utenze domestiche (l’articolo 51, co.3 non consente il rimborso).
A cura del Dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del lavoro e Analista normativo