In tema di accertamento sintetico resta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente. Tra le prove contrarie è ammessa anche quella che il versamento degli importi contestati non è avvenuto e che, quindi, non sussiste una reale disponibilità economica, essendo questa meramente apparente, per avere l’atto in questione natura simulata. Spetta comunque al giudice tributario verificare la prova della simulazione, anche attraverso l’interpretazione del negozio o dei negozi giuridici ritenuti simulati, laddove, comunque, il negozio simulato produce effetti nei confronti dei terzi e la simulazione non può essere opposta dalle parti contraenti ai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.
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