Il vigente ordinamento configura differenti tipologie di diritto di accesso, la cui ratio è riconducibile al perseguimento della trasparenza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa. La presenza di vari istituti in tema di accesso (documentale, civico semplice e civico generalizzato) può ingenerare difficoltà nell’individuazione, da parte del cittadino, dell’istituto giuridico di riferimento. La struttura alla quale va presentata l’istanza è l’ufficio presso il quale il documento è materialmente conservato ovvero il dato o l’informazione sono detenuti.
La richiesta presentata ad una struttura diversa da quella che detiene il documento va da quest’ultima trasmessa tempestivamente a quella competente, informando della trasmissione il richiedente.
Il rimborso dei costi è a carico del richiedente; l’ammontare degli stessi deve essere prospettato prima dell’attività di riproduzione dei documenti e corrisposto antecedentemente o contestualmente all’evasione della richiesta.
Il presente contributo vuole fornire chiarimenti sulla trattazione delle istanze di accesso nonché illustrare gli istituti di tutela giustiziale e giurisdizionale attivabili dal richiedente in caso di diniego all’ostensione dei documenti richiesti.

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