
Anche per il 2023, lo scopo del legislatore è quello di agevolare l’entrata nel mercato del lavoro alle donne, come già tentato in passato.
Si tratta dell’esonero contributivo nella misura del 100% per l’assunzione di donne con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12, senza ulteriori requisiti, donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, in possesso di determinati requisiti di residenza e di professione ed infine donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24, senza ulteriori requisiti.
L’esonero contributivo di cui all’art. 1, co. 16, legge 178/2020 valido per il 2021-2022 (sebbene la autorizzazione tf è ferma agli eventi agevolati al 30/06/2022), per il 2023 viene riproposto (art. 1, co. 298, L. 197/2022) nella misura del 100% e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.
Lo sgravio interessa la categoria delle “donne lavoratrici svantaggiate”, come individuate dall’art. 4, cc. da 8 a 11, L. 92/2012
L’agevolazione donne legge 197/22 – art. 1, co.298 non è operativa:
1)abbisogna della autorizzazione UE;
2)dopo l’autorizzazione UE, occorrono le specifiche uniemens INPS (atto di prassi che rende operativa l’agevolazione).
Ricordo che nell’anno 2023 è operativa anche l’altra agevolazione donne della legge 92/12 art. 4, co. 8 e seguenti, la quale consente di abbattere i contributi c/datore al 50% senza un tetto massimo.
La predetta agevolazione a differenza di quella prevista dalle legge di bilancio per il 2023 si applica anche agli uomini over 50 disoccupati da 12 mesi.
A cura del Dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del lavoro e Analista normativo