La Legge di Bilancio 2022 ha operato una riforma strutturale degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (FIS/CIGS/FONDI BILATERALI ART. 26 -27- 40 D.LGS. 148/15).
In particolare verranno coperti con gli ammortizzatori sociali i datori di lavoro di ogni settore a prescindere dai limiti dimensionali (il FIS così come i fondi bilaterali art. 26 e art. 27 coprivano normativamente solo i datori con più di 5 dipendenti nel semestre) e tutte le tipologie di dipendenti (es. apprendisti di 1 livello/3 livello/domicilio) con la sola eccezione dei dirigenti.
Per accedere agli ammortizzatori serviranno al dipendente solo 30 giorni di anzianità nella unità produttiva (anziché 90 giorni) e verrà innalzata la misura dell’ammortizzatore tramite la abrogazione del massimale minore.
Si ricorda che la anzianità minima nella unità produttiva non è richiesta per gli eventi oggettivamente non evitabili.
Tra le novità della Legge di Bilancio 2022 si segnala il nuovo ambito di applicazione della Cigs (vedi nuovo art. 20 c. 3 bis del D.LGS. 148/15) che costituisce l’oggetto di questo intervento.
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