Nella circolare n. 183 del 2021 vengono illustrate dall’Inps le istruzioni operative inerenti l’accesso e la fruizione degli ammortizzatori emergenziali previsti dal Decreto Legge n. 146 del 2021 (il cosiddetto “Decreto Fiscale”).
Ricordiamo che i principali ammortizzatori istituiti dal decreto fiscale sono le 13 settimane per i datori di cui all’articolo 8 c.2 del DL n. 41/21 (settori non industriali) e le 9 settimane per i datori del settore industria con codici ateco 13 – 14 – 15.
La circolare 183/2021 Inps istituisce anche le specifiche uniemens per il conguaglio delle prestazioni anticipate dai datori (sia per le 13 settimane per i datori di cui all’articolo 8 c.2 del DL n. 41/2021, sia per le 9 settimane di cigo dei codici ateco 13 – 14 – 15).
Più in dettaglio i datori di cui all’articolo 8 c. 2 del DL n. 41/2021 possono richiedere dal 01/10/2021 al 31/12/2021 le 13 settimane di ammortizzatore emergenziale in riferimento ai lavoratori in forza alla data del 22 ottobre del 2021;
I datori di cui articolo 8 c. 2 sono:
- datori passibili dei fondi bilaterali art 26 (esempio credito/credito cooperativo /trasporto pubblico ecc);
- i datori dei fondi bilaterali neo costituiti art 26 (esempio studi professionali/servizi ambientali);
- i datori passibili della cig in deroga (esempio commercio fino a 5 dipendenti nel semestre /commercio con +50 dipendenti nel semestre / terziario fino a 5 dipendenti nel semestre / pubblici esercizi fino a 5 dipendenti nel semestre);
- i datori passibili della cig in deroga Trento/Bolzano;
- i datori passibili dei fondi territoriali di Trento e Bolzano (art 40 D.Lgs. 148/15);
- i datori di lavoro passibile del Fis (esempio commercio con +5 dipendenti nel semestre e fino a 50 dipendenti / terziario con +5 dipendenti nel semestre).
NB: Ricordiamo che rientrano nel capo di applicazione della cig in deroga anche gli operai a tempo determinato dell’agricoltura che non possono accedere alla cisoa.
L’istituto precisa che dal 01/04/2021 al 31/12/2021 rimane possibile fruire delle 28 settimane di Assegno ordinario (fondi bilaterali art. 26/ Fis art. 29 / fondi art. 40) e CIG in Deroga (esempio commercio fino 5 dipendenti nel semestre / turismo fino 5 dipendenti nel semestre) previste dal Decreto Legge n. 41 del 2021 (noto come “Decreto Sostegni”).
Resta inteso che per lo stesso periodo sarà possibile utilizzare o l’ammortizzatore previsto dal DL n. 41/21 (le 28 settimane) o di quello previsto dal decreto fiscale (DL n. 146/2021), in modo alternativo.
Le 28 settimane del Decreto Sostegni (DL n. 41/2021) si potevano richiedere per periodi dal 01/04/2021 al 31/12/21 in riferimento ai lavoratori in forza alla data del 23/03/2021.
Ricordiamo che la condizione per richiedere le 13 settimane del decreto fiscale è quella della autorizzazione e del decorso del relativo periodo delle 28 settimane previste dal decreto sostegni (DL n. 41/21) che si rivolgeva ai dipendenti in forza alla data del 23/03/2021.
Come già affermato in queste pagine ciò determina una scopertura a livello di ammortizzatori emergenziali nel caso di utilizzo nel 2021 solo delle 28 settimane per i lavoratori assunti dopo il 23/03/2021.
Più in dettaglio gli assunti dal 24/3/2021, nel caso di utilizzo del solo blocco delle 28 settimane dal 01/04/2021 al 31/12/2021 non saranno tutelati dagli ammortizzatori emergenziali.
Nel caso di richiesta di un ammortizzatore ordinario (causale no covid) non ancora autorizzato (assegno ordinario Fis / fondi art. 26/ fondi art. 40), una volta ultimate le settimane del DL n. 41/21 (esempio le 28 settimane DL n. 41/21) e prima della norma del decreto fiscale, sarà possibile richiedere la sua sostituzione con l’ammortizzatore emergenziale covid del DL n. 146/2021: a tal fine bisogna richiedere l’annullamento della domanda di ammortizzatore ordinario (quello con causale no covid) e inoltrare la domanda di ammortizzatore covid DL n. 146/2021 (quello con causale covid); l’iter è diverso tra il Fis e i fondi bilaterali art 26.
I datori di lavoro che utilizzavano l’assegno di solidarietà ordinario del Fis al 22/10/21 potranno richiederne la sostituzione in assegno ordinario emergenziale del Fis. Quindi l’assegno di solidarietà si sospende e subentra l’assegno ordinario covid DL n. 146/2021.
Esempio:
un datore del commercio con più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti nel semestre ha in atto l’assegno di solidarietà del Fis alla data del 22/10/21;
può richiedere la sospensione dell’assegno di solidarietà e il passaggio/sostituzione all’ammortizzatore dell’aso covid del decreto fiscale (che come sappiamo si applica anche ai datori Fis con più di 5 dipendenti nel semestre).
Ricordiamo che l’assegno ordinario del Fis e l’ammortizzatore della cig in deroga in riferimento a tutto l’anno 2021 aveva la seguente durata:
- Legge n. 178/2020: 12 settimane dal 01/01/2021 al 30/06/2021, lavoratori in forza al 4 gennaio 2021;
- DL n. 41/2020: 28 settimane dal 01/04/2021 al 31/12/2021, lavoratore in forza al 23/03/2021;
- DL n. 146/2021: 13 settimane dal 01/10/2021 al 31/12/2021, lavoratori in forza al 23/10/2021.
-Sull’assegno ordinario del Fis del decreto fiscale spetta l’Anf;
-sull’ assegno ordinario covid del Fis non è dovuto il contributo addizionale (esempio 4% sulla retribuzione perduta);
-possono accedere all’assegno ordinario covid del Fis anche i datori del commercio con più di 5 dipendenti, fino a 15 dipendenti nel semestre che ordinariamente hanno solo l’assegno di solidarietà del Fis.
La circolare dà anche indicazione nei casi di cig in deroga sulla necessità o meno del tanto discusso accordo sindacale nel caso di datore con più di 5 dipendenti.
-Le 13 settimane del decreto fiscale non sono passibili del contributo addizionale;
-per il periodo per cui si utilizza l’ammortizzatore vigono i divieti di recesso economico salvo le deroghe (esempio cessazione attività / fallimento cc/cc aziendale che abilita la risoluzione consensuale del dipendente con diritto alla naspi in capo al dipendente).
Modalità di pagamento:
|
Anticipo /conguaglio | Pagamento diretto /con anticipo 40% senza anticipo 40% – previo sr41/ uniemens cig |
Fondi art 26
Compresi studi professionali/servizi ambientali |
x | x |
Fis art 29 | x | x |
Cig deroga | x | x |
Cig deroga/Trento Bolzano | x |
x |
La domanda va presentata entro la fine del mese successivo alla riduzione / sospensione (se il mese è ottobre può essere presentato entro il 31/12/2021);
nel caso di pagamento diretto il modello sr41 va presentato entro le fine del mese successivo alla riduzione / sospensione o entro 30 giorni dal provvedimento se successivo;
nel caso di anticipo / conguaglio, il conguaglio deve avvenire entro il termine perentorio di 6 mesi dalla autorizzazione.
Cigo covid / codici ateco 13 – 14 – 15
Questa cigo covid del decreto fiscale si rivolge ai codici ateco 13 – 14 – 15 (settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e fabbricazione di articoli in pelle e simili);
la sua durata è di 9 settimane dal 01/10/2021 al 31/12/2021 e si rivolge ai dipendenti in forza alla data del 22/10/2021.
Non è previsto il contributo addizionale.
E’ prevista la possibilità di passare da una cigs ordinaria (datore con più di 15 dipendenti nel semestre) al predetto trattamento di cigo covid in analogia ad altri provvedimenti con sospensione della cigs originaria.
Il passaggio cruciale della circolare è quello che richiede almeno una settimana di autorizzazione e il decorso del relativo periodo della cassa di cui all’articolo 50 bis del DL n. 73/21 (le 17 settimane dal 01/07/2021 al 31/10/2021 del sostegni bis) per avere la autorizzazione delle 9 settimane del decreto fiscale.
La domanda va presentata entro la fine del mese successivo alla riduzione sospensione a pena di decadenza (se il mese è ottobre può essere presentato entro il 31/12/2021);
nel caso di pagamento diretto il modello sr41 va presentato entro la fine del mese successivo alla riduzione /sospensione o entro 30 giorni dal provvedimento se successivo;
nel caso di anticipo/conguaglio, il conguaglio deve avvenire entro il termine perentorio di 6 mesi dalla autorizzazione.
La Redazione di Cndl SpA
a cura di:
Roberto Vinciarelli (Analista normativo / Consulente del lavoro)
Lorenzo Madonna
- l’assegno di solidarietà -somma a credito;
- l’assegno ordinario-somma a credito;
di Roberto Vinciarelli (Consulente del lavoro / Analista normativo)