La legge di bilancio 2023 ha abrogato il reddito di cittadinanza a partire dall’1.1.2024. Il D.L. 48/2023 istituisce, dalla stessa data, il nuovo Assegno di inclusione.
Dall’1.1.2023 al 31.12.2023, la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta transitoriamente solo nel limite massimo di 7 mensilità (prima delle modifiche il beneficio era riconosciuto per un periodo massimo di diciotto mesi, eventualmente rinnovabile, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un mese). Tali ultime disposizioni non si applicano:
A) in caso di nuclei al cui interno vi siano persone con disabilità;
B) ai minorenni;
C) alle persone con almeno sessanta anni di età;
D) per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Dopo le modifiche apportate in sede di conversione, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31.10.2023, comunicano all’INPS tramite la piattaforma GePI l’avvenuta presa in carico. In mancanza l’erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31.10.2023.

A cura del Dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del Lavoro e Analista normativo

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