FAQ
Lavoratrice rientrata dalla maternità nel 2022 (dicembre 2022);
la lavoratrice è una apprendista professionalizzante presso un datore industria +15 semestre (datore cigo+cigs) e il suo imponibile previdenziale di luglio 2023 è di 1500 euro;
come va gestito il cumulo tra la agevolazione rientro maternità (art. 1, co.137 legge 234/2021) e il cuneo fiscale (D.L. 48/23 art. 40) sulla retribuzione di luglio 2023?
Nel caso di applicazione del solo cuneo quale sarebbe stata la contribuzione dell’apprendista a luglio?


RISPOSTA
Rispondo utilizzando il messaggio 2924/2023 INPS.
L’agevolazione del cuneo fiscale (art. 39 D.L. 48/2023 conv in legge 85/23 – vedi messaggio 1932/2023 INPS – vedi legge 197/2022 art. 1, co.281), risulta cumulabile con l’esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre che sia rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dall’articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).

Laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le suddette misure di esonero, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta, come già chiarito nella circolare n. 102 del 19 settembre 2022, del 50% in forza della previsione di cui all’articolo 1, comma 137, della legge di Bilancio 2022 e, sulla quota di contribuzione IVS residua a carico della lavoratrice, al ricorrere delle descritte condizioni, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 6 (2+4/imponibile previdenziale >1923 a 2692) o 7 (3+4/imponibile previdenziale fino a 1923) punti percentuali.


Laddove ricorrano i presupposti per l’operatività di entrambe le misure di esonero sulla quota a carico della lavoratrice, deve essere applicata in via prioritaria la riduzione del 50% della quota complessiva a carico della lavoratrice madre (codice causale “ELAM”).

Conseguentemente, l’esonero IVS nella misura prevista dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023 trova applicazione solo nei limiti della residua contribuzione dalla stessa dovuta e non si potrà fruire di un ammontare di esonero che ecceda la quota di contributi IVS di spettanza della lavoratrice.

Analogamente, lo stesso criterio della spettanza dell’esonero IVS nei limiti dei soli contributi a carico del lavoratore trova applicazione anche nel caso dei rapporti di apprendistato e nelle ipotesi di mantenimento in servizio per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di cui all’articolo 47, comma 7, del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81(ex legge 56/87).

Dopo la risposta normativa generica andiamo al caso del quesito.

A cura del dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del Lavoro e Analista normativo

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