Con la Legge di Bilancio 2021 è stato prorogato fino al 31 Dicembre 2029 l’esonero contributivo relativo alla promozione dell’occupazione nelle aree più svantaggiate del Sud del nostro paese, il quale era stato precedentemente introdotto dal cd. Decreto Agosto (D.L. 104/2020).
Lo sgravio contributivo in questione spetta, infatti, ai datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo determinato o indeterminato (entrambi sia full time che part time) lavoratori avendo la sede (unità operativa censita in Uniemens) in una di queste regioni di Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna (regioni del sud).
Pertanto, qualora il datore di lavoro abbia la sede legale in una regione diversa da quelle sopracitate, ma presenti una o più unità operative ubicate nelle 8 zone svantaggiate, dovrà richiedere sulla matricola INPS un codice di autorizzazione “0L” (“Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”) ai fini della fruizione dell’esonero.
A seconda del periodo di applicazione, è prevista una diversa riduzione sul totale dei contributi che l’azienda deve versare (fatta eccezione per i premi INAIL che non sono agevolati), così ripartiti:
- Per gli anni dal 2021 al 2025: riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro al 30%
- Per gli anni dal 2026 al 2027: riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro al 20%
- Per gli anni dal 2028 al 2029: riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro al 10%
A differenza di altre agevolazioni, in questo caso non si applicano né le condizioni indicate dall’art. 31 del D.Lgs. 150/2015, né l’incremento occupazionale ULA (Reg. UE 651/2014), ma rimane necessario rispettare i requisiti indicati dall’ art. 1, comma 1175, della L.296/2006.
La concessione di tale esonero contributivo è stata autorizzata dalla Commissione Europea fino al 31 dicembre 2021, nel rispetto dell’operatività del cd. Temporary Framework.
È possibile cumulare la “Decontribuzione Sud” in questione con altri incentivi nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta (es. quella relativa alle donne prevista dalla L.92/2012; il tempo determinato sostituzione maternità del D.Lgs. 151/2001; l’incentivo all’assunzione di beneficiari di NASPI) ma si ritiene comunque sia incompatibile con le agevolazioni under 30 e under 36.
Le considerazioni dell’esperto:
1) L’agevolazione sud è un esonero contributivo (abbattimento dei contributi a carico datore nel limite del 30%) ma non è agevolato ai fini Inail.
Esempio:
contributi c/datore Inps mensile: 100 euro / abbattibili con agevolazione sud 30 euro / da versare 70 euro.
NB: ci sono contributi non esonerabili come lo 0,3% all’interno dell’1,61% (contributo naspi), i contributi da versare ai fondi bilaterali e al Fis (esempio: artt. 26 / 29 / 40 D.lgs. n. 148/2015).
2) Sono agevolati i contratti a termine (sia full time che part time), i contratti a tempo indeterminato (sia full time che part time) stipulati nel 2021, sia quelli in essere al 01/01/2021 (stipulati nel 2020 o precedentemente e che proseguono nel 2021).
Esempio :
un rapporto a tempo indeterminato stipulato nel 2020 e che prosegue nel 2021 è agevolato con l’esonero sud nel 2021 a livello Inps (abbattimento dei contributi c/ditta al 30%) sempre che l’unità produttiva in cui è ubicato il dipendente sia nelle 8 regioni del sud.
3) Si ritengono agevolati anche i contratti di apprendistato (per cui nel caso di datore più 9 dipendente potremmo abbattere la contribuzione c/ditta del contratto di apprendistato del 30% (11,61 + contributi ammortizzatori).
4) L‘esonero sud è incompatibile con l’incentivo under 30 e under 36 (viene superata dalla circolare n. 33/21 dell’Inps l’affermazione contenuta nella circolare n. 126/2020 dell’Inps valevole per l’agevolazione sud del Dl n. 104/2020 conv. in legge n. 126/2020, art. 27).
5) L’agevolazione sud è compatibile con il tempo determinato sostituzione maternità del D.Lgs. 151/01, art. 4; in particolare si applica per prima la norma più datata (vedi D.Lgs. n. 151/01) poi sul residuo contributo c/ditta la norma più recente (vedi Legge n. 178/2020 agevolazione sud) nei limiti del contributo a carico datore;
Esempio:
contributi c/ditta del mese 400 euro / 200 euro abbattuti con agevolazione del tempo determinato sostituzione maternità (tipo contribuzione 82 / abbattimento del 50% dei contributi c/ditta);
sui contributi c/ditta residui di 200 euro (400-200=200 euro) utilizziamo l’esonero del 30% (agevolazione sud);
avremo una agevolazione di 60 euro con l’esonero sud (200 euro per 30%=60 euro);
in sintesi:
agevolazione di 200 euro (tipo contribuzione 82 / tempo determinato sostituzione maternità);
agevolazione di 60 euro (tipo incentivo acas / agevolazione sud);
contributi c/ditta da versare 140 euro (400-200-60=140 euro).
6) altre agevolazioni/incentivi compatibili e cumulabili sono:
- Agevolazione Legge 92/12, art 4;
- Agevolazione donne Legge 178/2020 (l’agevolazione sud e donne Legge 178/2020 sono contestuali per cui è incerto quale applicare prima e quale dopo);
Per le vie brevi l’Inps ha affermato che sarebbe auspicabile applicare per prima la agevolazione donne n.178/2020, poi applicare la agevolazione sud nel limite dei contributi a carico datore.
- Percettori naspi/disabili-incentivi economici;
- Assunzioni di lavoratori percettori di assegni di ricollocazione;
- Donne vittime di violenza di genere;
- Datore in cigs da 6mesi con dipendente in cigs da 3 mesi.
7) L’agevolazione sud non richiede l’applicazione:
– dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/15;
– dell’incremento occupazionale ULA;
– del de minimis.
L’agevolazione sud richiede il rispetto di:
- 1 c.1175 Legge 296/06 (rispetto legge /contratto collettivo di ogni livello stipulato dai sindacati rappresentativi / regolarità contributiva / assenza provvedimenti amministrativi giudiziari allegato a DM del 30/01/2015)
- autorizzazione UE arrivata per il 2021; per gli anni seguenti (2022-2029) occorre una nuova autorizzazione UE
- il rispetto del Temporary Framework.
La Redazione di Cndl SpA
a cura di:
Roberto Vinciarelli (Analista normativo / Consulente del lavoro)
Elisa Ceccacci