rapporto presso unico datore di lavoro del settore turistico nel 2023;
il medesimo datore aveva gestito tutto anno 2022 del dipendente;
il dipendente riceve dal cliente (sarebbe più opportuno che cliente gira mancia a datore che poi le gira telematicamente al dipendente) mance nel 2023;
compilazione della cu nel caso di unico datore;
651 – sempre compilato anche se no mancia;
reddito settore turismo/alberghiero (con mancia), anche presso +datori;
652 – mancia soggetta a 5% imposta sostitutiva /limite 25 % reddito settore turismo (con mancia), anche presso +datori;
653 – 5% su 652;
655 – mancia a tassazione ordinaria (o tutta se opzione dipendente-a tal punto si pagano contributi/o eccedenza rispetto al 25%);
circ 26/e/23
La sezione «Somme assoggettate ad imposta sostitutiva» è dedicata al regime fiscale delle mance detassate al 5% introdotto dall’articolo 1, commi 58-62 della legge di Bilancio 2023 (197/2022), specificatamente per i dipendenti del settore ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande.
Oltre all’importo delle mance detassate e alla relativa imposta sostitutiva del 5% (punti 652 e 653), deve essere specificato anche il reddito complessivamente percepito nel 2023 per le medesime attività turistiche, in quanto la detassazione viene riconosciuta nel limite massimo del 25% di questo reddito
A cura del Dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del Lavoro e Analista normativo