Disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrati.


Non rientrano nel lavoro sportivo le collaborazioni a carattere Amministrativo Gestionale (Co.co.co. Ordinarie ex art. 409 c.p.c.).


Ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 36/2021 le attività di carattere amministrativo gestionale resa dal lavoratore in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche, come anche degli altri organismi sportivi, potrà essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative (ex art. 409 del c.p.c.) quando ne ricorreranno le condizioni ordinarie di legge e di prassi.


Si tratta, in linea generale, di tutte quelle attività svolte dal personale preposto a compiti di segreteria, tesseramento, contabilità e, comunque, agli adempimenti amministrativi.


Con tali lavoratori, non qualificabili ed equiparabili al lavoratore sportivo così come disciplinato dalla normativa di specie si potranno concludere ed instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa esclusivamente ove ne ricorrano gli ordinari presupposti di legge.


Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, viene prevista l’assicurazione previdenziale e assistenziale con iscrizione alla Gestione Separata INPS, secondo la relativa disciplina previdenziale.


Per tali figure c’è l’obbligo assicurativo INAIL (ex art. 5, co. 2 e 3, D.lgs. 38/2000) e, pertanto, il committente sarà tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti obbligatori previsti per ogni datore di lavoro dal DPR 1124/65, tra cui quello di provvedere al versamento del premio assicurativo secondo la classe di rischio prevista per la mansione specifica.

A cura del Dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del Lavoro e Analista normativo

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