INCENTIVO UNDER 36 – LEGGE BILANCIO 2023 (ART. 1, COMMA 297 LEGGE BILANCIO 2023)

Con il comma 297, la Legge di Bilancio 2023 estende alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022 dall’articolo 1, comma 10, della Legge n. 178/2020.


Riprendendo esplicitamente la norma contenuta nella Legge n. 178/2020 (valida solo per l’anno 2021 e 2022 sebbene l’ autorizzazione UE connessa al tf copre solo gli eventi agevolati avvenuti entro il 30 giugno 2022), l’esonero in trattazione sarà pertanto riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nell’anno 2023, relative a soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.


L’esonero spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile (aumentati dalla Legge di Bilancio 2023 rispetto al limite di 6.000 euro vigente per gli anni 2021 e 2022).


Durata dell’agevolazione: periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

A cura del Dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del lavoro e Analista normativo

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