In materia di imposta sugli intrattenimenti, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a inviare al contribuente il nulla osta che abbia rilasciato solo se sia stata formulata apposita richiesta in tal senso, in mancanza della quale è onere della parte attivarsi per verificarne l’effettivo rilascio.
Ai fini del pagamento dell’imposta, la prova, anche in via presuntiva, dell’effettivo svolgimento del gioco è necessaria solo quando questo avvenga senza il nulla osta e non quando invece il soggetto passivo abbia la detenzione del bene e sia munito di nulla osta, ancorché non ne abbia la concreta e materiale disponibilità per non averlo ritirato.
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