L’accertamento con parametri presuntivi è una forma di accertamento standardizzato che trae origine dall’art. 3, commi 179 – 189, Legge 28 Dicembre 1995, n. 549, che istituiva, appunto, i parametri quali strumenti utili alla lotta all’evasione. Tale forma di accertamento potrebbe essere suddiviso in quattro fasi: fase dell’elaborazione statistica, nella quale l’Agenzia delle Entrate determina in base a dati statistici il reddito “normale” che un contribuente appartenente ad un determinato settore e che svolge una determinata attività dovrebbe conseguire; fase dell’accertamento, nella quale l’Ufficio confronta il reddito “normale” determinato nella fase precedente con il reddito dichiarato dal singolo contribuente;fase del contraddittorio endoprocedimentale, nella quale l’Amministrazione avvia il procedimento di accertamento con adesione, invitando il contribuente ad esporre e documentare i fatti e le circostanze che giustifichino l’eventuale scostamento del reddito dichiarato da quello determinato dall’Ufficio con l’utilizzo dei parametri; fase dell’emissione dell’avviso di accertamento, con cui l’Agenzia determina il maggior reddito, le maggiori imposte ed irroga le sanzioni. La fase del contraddittorio è la più importante perché permette all’Agenzia non solo di poter concludere una controversia senza ricorrere alle Commissioni Tributarie – riducendo, così, il contenzioso tributario e creando una cooperazione tra Amministrazione e contribuente – ma, anche, di ottenere nuovi elementi che potrebbe utilizzare in fase di contenzioso al fine di giustificare la propria pretesa che, se fondata esclusivamente sullo scostamento dal reddito “normale” determinato, risulterebbe basata solo su presunzioni semplici, mancanti di quei caratteri di gravità, precisione e concordanza, necessari affinché un avviso di accertamento possa essere ritenuto legittimo.