I cittadini Italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi possono/devono richiedere l’iscrizione all’AIRE ovvero l’anagrafe degli Italiani residenti all’estero. L’iscrizione da parte del soggetto che si trasferisce all’estero è legata ad una serie di previsioni restrittive sia legate al tipo di occupazione che si andrà a svolgere nello stato estero sia alla durata della permanenza. Il soggetto che ottiene l’iscrizione dovrà comunque aggiornare le informazioni comunicate al momento dell’avvenuta iscrizione qualora si modifichi qualunque dei suoi dati personali forniti come, ad esempio, dati in riferimento all’indirizzo di residenza, stato civile, qualifiche professionali o titolo di studio. Prima di richiedere l’iscrizione all’ AIRE è inoltre necessario valutare anche le disposizioni “restrittive” inserite dalla normativa in particolar modo, quelle previste per i soggetti che richiedono l’iscrizione in un paese a fiscalità privilegiata. In riferimento alla residenza fiscale, infatti, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, sono considerati soggetti passivi sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) i soggetti “per la maggior parte” del periodo di imposta (183 o 184 giorni se l’anno è bisestile):
– non risultino iscritti nelle anagrafi dei soggetti residenti;
– non abbiano il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato.
Tuttavia, se l’iscrizione all’A.I.R.E. è richiesta in riferimento a paesi con fiscalità privilegiata, l’Amministrazione Finanziaria ha il potere di iniziare l’attività di accertamento al fine di riconoscere fiscalmente residente in Italia il soggetto che comunque abbia ottenuto l’iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero.
Questi soggetti saranno quindi chiamati a fornire le prove del reale e permanente trasferimento nello Stato Estero al fine di poter testimoniare l’assenza di legami sia di interessi personali che lavorativi.
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