Il contratto di apprendistato è uno dei contratti di lavoro subordinato aventi carattere formativo e di conseguenza riservati a determinate categorie di soggetti. Il testo Unico dell’apprendistato (D.Lgs. 167/2011) è entrato in vigore il 25 ottobre 2011 ed ha abrogato la disciplina preesistente. Il D.Lgs. 81/2015 ha abrogato alcune norme del Testo Unico del 2011 e sostituito le altre. Il contratto di apprendistato è basato su tre categorie (introdotte dal D.Lgs. 276/2003) qualificanti il lavoratore al termine della formazione prevista per ciascuna di esse. Pertanto può essere stipulato il contratto di apprendistato:
– per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore,
– professionalizzante o di mestiere,
– di alta formazione e di ricerca.

Il D.Lgs. 81 del 2015 ha ridefinito il concetto di apprendistato quale contratto finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani (art. 41 c.1). Con il contratto di apprendistato il datore di lavoro si obbliga a corrispondere all’apprendista gli insegnamenti e la formazione necessaria al conseguimento:
– di un titolo di studio se il contratto è rivolto alla qualifica o al diploma professionale;
– di professionalità e di competenze specifiche di un mestiere se il contratto è di tipo professionalizzante;
– di esperienze propedeutiche o funzionali al raggiungimento di specifici titoli di studio di livello secondario, universitario e di alta formazione, se il contratto stipulato è della tipologia di alta formazione e di ricerca.
Resta ovviamente salvo il diritto dell’apprendista alla corresponsione della retribuzione.
L’art. 2 del D.L. 34/2014 convertito in legge il 15 maggio 2014 modifica in modo sostanziale alcuni aspetti della gestione del contratto di apprendistato, introducendo nuove regole a sostegno di una “sburocratizzazione” che nelle intenzioni del governo dovrebbe portare ad un incremento dell’utilizzo dell’istituto.

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