Con il termine azienda, così come disposto dal Codice Civile all’articolo 2555, s’intende il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.La cessione d’azienda a titolo oneroso consiste nel trasferimento della proprietà di un’azienda dietro il pagamento del corrispettivo convenuto tra le parti. L’operazione di cessione è unitaria e finalizzata a permettere ad un terzo la continuazione dell’impresa. Può essere ceduta l’intera azienda oppure un solo ramo. L’acquirente dell’azienda, secondo quanto disposto dall’articolo 2558 del Codice Civile, subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda sempre che non abbiano carattere personale.L’articolo 2112 del Codice Civile disciplina il sub ingresso, del cessionario, nei contratti di lavoro già in essere prevedendo una nozione molto ampia di trasferimento d’azienda a tutela dei lavoratori.Costituisce plusvalenza la differenza tra il corrispettivo pattuito per la cessione, compreso l’avviamento, al netto degli oneri accessori diretti ed il valore netto dei beni componenti l’azienda.Da sottolineare che è prevista una responsabilità solidale del cessionario per i debiti del cedente riferibili al pagamento delle imposte relative all’anno in cui è effettuata la cessione e per i due precedenti. Inoltre l’alienante, a norma dell’articolo 2560 del Codice Civile, non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, se non risulta che i creditori vi abbiano acconsentito. La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta ha effetto dal momento dell’iscrizione del trasferimento al registro delle imprese.