La conciliazione giudiziale, disciplinata dagli artt. 48, 48-bis e 48-ter D.Lgs. 546/92, è un istituto deflattivo finalizzato al raggiungimento di un accordo per estinguere, parzialmente o totalmente, una controversia già instaurata tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente innanzi la commissione tributaria, potendo beneficiare di uno sconto sanzionatorio. Il procedimento può realizzarsi sia “in udienza” che “fuori udienza”, cambiano le modalità di perfezionamento dell’accordo.
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