L’art. 4, comma 1, lettera a) della Legge n. 80 del 7 aprile 2003 (Delega per la riforma del sistema fiscale statale), al fine di incrementare la competitività del sistema produttivo, adottando un modello fiscale omogeneo a quelli più efficienti nei Paesi membri dell’Unione europea, ha introdotto l’istituto del consolidato fiscale. Esso comporta la determinazione del reddito complessivo di un gruppo di imprese, calcolato come sommatoria degli imponibili positivi e negativi degli aderenti, inclusa la consolidante. Quest’ultima predispone una dichiarazione di gruppo, che si basa sui dati risultanti dalle dichiarazioni fiscali individuali predisposte dalle società facenti parte dell’area di consolidamento. Queste ultime non recano la liquidazione dell’imposta, poiché il saldo reddituale (utile o perdita) sarà determinato soltanto dalla consolidante che provvederà a liquidare l’imposta di gruppo. Nell’ambito del consolidato le basi imponibili delle società che partecipano alla tassazione di gruppo, vengono sommate per intero indipendentemente dalla percentuale di partecipazione della consolidante nelle consolidate. L’esercizio dell’opzione per l’adesione al consolidato fiscale vincola le società aderenti, ad avvalersene per almeno un triennio, salvo l’interruzione anticipata per effetto di particolari eventi, al termine del triennio esse potranno tacitamente rinnovare l’opzione per altri tre esercizi oppure decidere di non rinnovarla.