L’operazione con la quale un’azienda trasferisce all’estero la propria sede, perdendo la residenza fiscale in Italia, verrà considerata come realizzo, al valore “normale”, dei componenti dell’impresa a meno che gli stessi non confluiscano in una stabile organizzazione avente sede nel territorio dello stato.Sulle eventuali plusvalenze così generate verranno calcolate le imposte secondo quanto previsto dall’articolo 166 T.U.I.R., generando la cosiddetta “exit tax”.La Exit Tax può essere definita come un freno posto dallo Stato ai soggetti che vogliono trasferirsi in “paradisi fiscali” e far in modo da poter perseguire la cosiddetta ragione fiscale ed evitare possibili danni derivanti dalla concorrenza fiscale osservabile nel mercato comunitario dei tributi. La disciplina dell’exit tax è stata modificata dal D.Lgs. 142/2018 con decorrenza dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.