Il diritto ad ottenere permessi per studio e formazione è garantito dall’art 35 Cost., in base al quale deve essere garantita la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.Tale previsione costituzionale riconosce il diritto del lavoratore di usufruire di permessi per la realizzazione del diritto allo studio ed a periodi di aspettativa non retribuita con conservazione del posto di lavoro.I lavoratori studenti, che siano iscritti regolarmente a corsi di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali o legalmente riconosciute, secondo quanto previsto dall’art 10, Legge n. 300/1970, hanno diritto a turni di lavoro che permettano la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Di rilievo, infine, la disciplina posta dalla Legge n. 53/2000, che stabilisce per tutti i lavoratori, sia pubblici che privati, con almeno cinque anni di anzianità presso la medesima azienda, la possibilità di richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per formazione, per un periodo non superiore a 11 mesi anche frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.Inoltre, l’art. 6 riconosce ai lavoratori, occupati e non occupati, il diritto di proseguire i percorsi di formazione al fine di accrescere conoscenze e competenze professionali, per tutto l’arco della vita.Tuttavia, il datore di lavoro ha la facoltà di non accogliere la richiesta di congedo o rinviarne la fruizione, qualora sussistano comprovate esigenze organizzative o produttive. Diverso il caso dei permessi retribuiti richiesti dal lavoratore per sostenere gli esami, per i quali il datore di lavoro non potrà opporre alcun legittimo rifiuto.