La disciplina che regola i misuratori fiscali è stata introdotta con il D.M. 23 marzo 1983 e successive modificazioni ed i integrazioni, attuativo della legge 26 gennaio 1983, n. 18.
Il registratore di cassa, o anche più semplicemente cassa, è un dispositivo meccanico o elettronico per calcolare e memorizzare le transazioni di vendita unito normalmente ad un cassetto per immagazzinare il denaro ordinato nei vari tagli, che stampa una ricevuta per l’acquirente che reca i dettagli della transazione, del pagamento, la data dell’acquisto e l’identificativo della cassa che ha eseguito l’operazione.
Ogni attività commerciale in cui è imposto l’utilizzo del misuratore fiscale deve essere in possesso dei seguenti documenti:

– Libretto di dotazione del registratore di cassa, composto da pagine progressivamente numerate in cui oltre ai dati dell’azienda, vengono di volta in volta annotate sia le variazione di ragione sociale che le verifiche periodiche effettuate e trascritte dal tecnico.
– Registro dei corrispettivi giornalieri in cui trascrivere dalla chiusura di fine serata l’incasso del giorno.
– Registro per mancato o irregolare funzionamento del misuratore fiscale, su cui annotare l’importo totale pagato da ogni singolo cliente (obbligo di tenuta superato cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 97 del 4 aprile 1997).
– Copia dei documenti relativi alla messa in servizio del misuratore fiscale e ricevuta di ritorno della copia spedita all’Agenzia delle Entrate competente.
Entro il giorno successivo alla messa in servizio dell’apparecchio misuratore fiscale, l’utente deve provvedere a dare comunicazione al competente Ufficio Unico delle Entrate, mediante apposita dichiarazione.
I misuratori fiscali, prodotti a partire dal 28.12.2016, devono essere dotati delle nuove funzionalità telematiche previste dal Provv. AE 28 ottobre 2016 n.182017, ossia memorizzazione elettronica, trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, emissione del documento commerciale o della fattura.

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