1^ riflessione
Rientrano nell’ambito di applicazione del fis (art. 29, comma 2bis dlgs 148/15) e sono sottoposti al relativo obbligo contributivo:
- i datori non passibili della cigo (art 10 del dlgs 148/15)
- non passibili dei fondi bilaterali art 26/ 27/40 dlgs 148/15
- anche con 1 solo dipendente
Rientrano nell’ambito di applicazione della cigs:
- i datori che non rientrano nell’ambito di applicazione dei fondi bilaterali di cui all’art 26/27/40
- con +15 dipendenti nel semestre
Quindi dopo la abrogazione dell’articolo 20 commi 1/2/3 del dlgs 148/15(che fino al 31/12/2021 definiva il datore obbligato alla contribuzione cigs) il datore del commercio con più di 15 dipendenti (stessa cosa del settore terziario/dei pubblici esercizi ecc) nel semestre sarà un datore fis(art 29)+cigs(art 20);
la contribuzione ordinaria al fis nel 2022 sarà di:
1) 0,5% su imponibile previdenziale per i datori fino a 5 dipendenti nel semestre (ripartita un terzo sul dipendente e due terzi sul datore di lavoro);
2) 0,8% su imponibile previdenziale per i datori con più di 5 dipendenti nel semestre (con la ripartizione di cui sopra);
versano questa contribuzione oltre agli operai/impiegati/quadri /anche gli apprendisti di 2 livello/1 e 3 livello (nuove figure tutelate)/i lavoratori a domicilio (nuova figura tutelata).
Per l’anno 2022 per evitare un eccessivo innalzamento del costo del lavoro sono previsti degli abbattimenti della contribuzione ordinaria al fis differenziata tra datori fino 5/+5 dipendenti e fino 15/+15 dipendenti (che non sono ex art. 20, comma 2, dlgs 148/15)/ +50 dipendenti- ex art. 20, comma 2, dlgs 148 15 (es: commercio/logistica/viaggio turismo+50/semestre);
nel caso di datore fis più cigs è previsto solo per l’anno 2022 un abbattimento della contribuzione cigs (0,9%) che l’INPS applica oltre che sui datori con più di 15 dipendenti nel semestre(esempio settore terziario con più 15 dipendenti), anche sui datori ex art. 20, comma 2(commercio/logistica +50 dipendenti nel semestre).
Riteniamo non corretto nel settore del commercio con più 50 dipendenti (ex art. 20, comma 2, dlgs 148/15) l’abbattimento della contribuzione cigs dello 0,63%;
il commercio con più 50 dipendenti già l’anno scorso pagava lo 0,9% della cigs e anche per l’anno corrente dovrebbe pagare lo 0,9% (senza nessun abbattimento) senza abbattimento dello 0,63%; al contrario entrando per la prima volta nel fis (l’anno scorso il fis escludeva dalla sua applicazione i datori ex art. 20, comma 2, dlgs 148/15 appartenenti al titolo 1-vedi cigo/e/o cigs) con la aliquota dello 0,8% il legislatore ha pensato ad un abbattimento di 0,56%(molto pesante) per evitare un eccessivo innalzamento costo del lavoro. Per cui il contributo dovuto al fis per il 2022 sarà di: 0,8-0,56=0,24(da ripartire per un terzo sul dipendente /due terzi sul datore). Secondo la teoria dell’ INPS, il commercio con più di 50 dipendenti nel semestre è l’unico settore contributivo che nel 2022 subisce una riduzione del costo del lavoro grazie agli abbattimenti.
Anno 2021-pagava 0,9 cigs; anno 2022-per effetto abbattimento fis e anche cigs paga 0,24 al fis+0,27 alla cigs/per cui in totale 0,51; questo datore ha, contro lo spirito della norma, una riduzione di costi; lo spirito della norma, dato l’incremento del costo del lavoro, è è quello di mitigare lo stesso con degli abbattimenti. Per noi la contribuzione corretta che deve versare il settore commercio/logistica/viaggio turismo con più 50 dipendenti è: 0,9 alla cigs(aliquota piena)+0,24 al fis(contributo ordinario con abbattimento )=totale 1,14;
vedi legge 234/2021- art 1 comma 220- che rimanda ad art. 1 comma 219 lettera c)-in merito ad abbattimento contribuzione ordinaria cigs/e non alla lettera d) (quella del commercio con più 50 dipendenti); |
2^ riflessione
In merito alle prestazioni erogate dal fis, l’assegno di integrazione per i datori fino a 15 dipendenti copre le causali cigo (causali temporanee) ma anche cigs (causali strutturali).
Questa interpretazione è stata resa possibile dal DL 4/22(ristori ter)che va a riscrivere l’articolo 29, comma 3bis, del dlgs 148/15 togliendo il riferimento alle integrazioni salariali “ordinarie”.
prima della modifica normativa l’assegno di integrazione del fis copriva solo le causali ordinarie tipiche della cigo.
Art 29, comma 3bis
Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 l’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie (v solo causale cigo prima), è riconosciuto per le seguenti durate: a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di sei dipendenti, una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile |
Dopo le modifiche del DL 4/22.
Prestazioni per causali cigo e cigs: Datore +5 e fino a 15 dipendenti nel semestre- 26 settimane nel biennio; Datore fino 5 dipendenti nel semestre – 13 settimane nel biennio;
nel mondo fis anche il datore con 1 dipendente potrebbe accedere alle causali strutturali della cigs erogato dal fis tramite l’assegno di integrazione |
Al contrario presso il datore fis+cigs (datore +15 dipendenti nel semestre) l’assegno di integrazione del fis copre le causali temporanee tipiche della cigo (26 settimane nel biennio), mentre la cigs soccorre per le causali strutturali (crisi -12mesi nei 5 anni/ riorganizzazione 24 mesi nei 5 anni/solidarietà difensiva-36 mesi nei 5 anni);
quindi abbiamo che l’assegno di integrazione, a seconda dei limiti dimensionali del datore fis, eroga prestazioni diverse:
fino a 15 dipendenti nel semestre, copre le causali cigo/cigs
+15 dipendenti nel semestre, copre solo le causali cigo temporanee (per le causali strutturali soccorre la cigs di cui all’ art. 20 del dlgs 148/15);
Riteniamo che la linea assunta dall’inps possa sortire una discriminazione del settore industriale (la cigs copre solo i datori +15 dipendenti nel semestre)rispetto al settore non industriale(il datore con 1 dipendente nel mondo del fis ha la cigs erogata tramite l’assegno di integrazione).
Analisi:
per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente – non rientranti quindi nell’ambito della CIGS – il FIS potrà riconoscere prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie sia straordinarie. l’assegno di integrazione copre le causali ordinaria+straordinarie; datori fino a 5 dipendenti – 12 settimane/2 anni(durata); datore +5 dipendenti -26 settimane /2 anni (durata); Invece per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente e che, quindi, rientrano nel campo di applicazione della CIGS (i datori fis+cigs), il FIS potrà riconoscere l’assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione alle causali ordinarie relative alla riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. |
3^ riflessione
I datori dei fondi bilaterali art. 26 dlgs 148/15 (es. studio professionale) sono ridefiniti a livello di ambito di applicazione:
datori no cigo (art. 10)/anche con 1 dipendente.
I fondi bilaterali hanno tempo per adeguare i regolamenti alla nuova normativa fino al 31/12/2022 (alcuni costituiti nel 2020/2021 entro il 30/06/23 -vedi studi professionali /servizi ambientali).
L’adeguamento si gioca:
1)sui limiti dimensionali: occorre coprire anche 1 dipendente;
2)sulla nuova prestazione: l’assegno di integrazione(che copre le causali cigo/cigs / con le relative durate in funzione dei limiti dimensionali e della causale invocata).
I principali fondi bilaterali art. 26
q Credito; q Credito cooperativo; q Imprese assicuratrici –v ca 2v; q Tributi erariali; q Poste; q Ferrovie stato; q Marittimi –solimare; q Trasporto pubblico/copre da +5 dipendenti q Ormeggiatori barcaioli; q Studi professionali-copre da +3 dipendenti q Igiene ambientale; q tris |
Analisi fondi bilaterali art. 26;
Più in particolare l’art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2022, prevede ora la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015, ossia della CIGO, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie disciplinate dal Titolo I anche in caso di presenza di un solo dipendente. I Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 devono: · assicurare, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello previsto dal nuovo articolo 3, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 148/2015(vedi massimale superiore /per riduzioni sospensioni dal 01/01/2022); · stabilire la durata di detta prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, fermo restando il rispetto delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 148/2015. Sulla base di questi presupposti i Fondi di solidarietà bilaterali, adeguando in merito i propri statuti, devono assicurare le seguenti prestazioni. In particolare, i datori di lavoro che occupano mediamente: 1. fino a 5 dipendenti nel semestre precedente, 13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie; 2. oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie; 3. oltre 15 dipendenti nel semestre precedente: a) 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie; b) 24 mesi per causale CIGS “riorganizzazione aziendale” (anche per realizzare processi di transizione); c) 12 mesi per causale CIGS “crisi aziendale”; d) 36 mesi per causale CIGS “contratto di solidarietà”. Ai lavoratori destinatari del nuovo assegno di integrazione salariare erogato dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo Decreto, nonché del FIS spetta, in rapporto al periodo di paga adottato, l’assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi medesimi. A decorrere dal 1° marzo 2022, tale tutela sarà riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione delle novità contenute nel D.Lgs. n. 230/2021 in materia di assegno unico e universale proprio per i figli a carico. Le modifiche intervenute normativamente in merito ai Fondi di solidarietà bilaterali impongono l’adeguamento dei relativi statuti e regolamenti(vedi copertura anche di 1 solo dipendente/prestazione dell’assegno di integrazione). A tale scopo c’è un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2022. Ove il preteso adeguamento non dovesse intervenire, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale, al quale vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro. Ricordo che i fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 (esempio studi professionali) potranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2023 (esempio studi professionali). |
Viene chiarificato che se un datore (passibile dei fondi bilaterali art. 26) non è coperto dagli attuali regolamenti/decreto istitutivo a livello di prestazione (e di contribuzione), in quanto sotto i limiti dimensionali previsti da attuale regolamento e nelle more di adeguamento dei regolamenti, deve versare al fis (che garantisce anche le prestazioni).
Analisi: I Fondi di solidarietà art 26, già costituiti al 31 dicembre 2021, possono adeguarsi alle nuove disposizioni previste dalla legge di bilancio entro un termine perentorio (31/12/2022 o 30/06/23 per i costituiti 20- 21). Nelle more dell’adeguamento, al fine di tutelare i dipendenti dei datori di lavoro che operano nei settori coperti dai citati Fondi e che occupano un numero di addetti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022 (1° gennaio 2022), si prevede che dal 1° gennaio 2022, anche i suddetti datori di lavoro rientrano nella disciplina del Fondo di integrazione salariale fino alla data di adeguamento dei singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà in argomento o da quella in cui si realizza il raggiungimento dei requisiti minimi dimensionali dagli stessi previsti. Da tali date i soggetti datoriali in argomento rientreranno nell’ambito di applicazione del Fondo di settore e non saranno quindi più soggetti alla disciplina del FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. |
Facciamo un esempio:
il regolamento/decreto istitutivo degli studi professionali copre ad oggi solo il datore con +3 dipendenti nel semestre;
quindi se abbiamo uno studio professionale che ha 2 dipendenti/non coperto dall’ attuale regolamento/decreto istitutivo e nelle more di adeguamento del regolamento/decreto istitutivo alle nuove norme(ha tempo fino al 30/06/23 per coprire anche un dipendente con la nuova prestazione adeguata a livello di importo e durata),lo stesso deve versare al fis(per cui versa lo 0,5% sull’imponibile previdenziale) e i dipendenti verranno tutelati dall’assegno di integrazione del fis;
se il medesimo datore si alza dimensionalmente a +di 3 dipendenti nel semestre(nelle more di adeguamento regolamento/decreto istitutivo)lo stesso ritorna a versare al fondo bilaterale art. 26;
quindi avremo lo stesso datore che di volta in volta transita a secondo dei limiti dimensionali da un fondo bilaterale art. 26 al fis per poi magari retrocedere dal fis al fondo bilaterale art. 26(con un valzer sui codici autorizzazione di complicata gestione).
Sintetizzando quindi avremo nel mondo degli studi professionali (che hanno il fondo bilaterale art. 26) che alcuni datori versano al fis (i sotto soglia rispetto al regolamento attuale/ e per il tempo di adeguamento del regolamento in ogni caso entro il 30/6/23), altri versano al fondo bilaterale art. 26 (quelli coperti da attuale regolamento/vedi studi più 3 dipendenti).
Abbiamo anche datori che transitano dal fis al fondo bilaterale degli studi professionali (art. 26) e viceversa in relazione alla fluttuazione della media dimensionale (fino 3/+3 dipendenti nel semestre).
4^ riflessione
ricordo infine che nel mondo del fis è stato cancellato il rapporto tra contribuzione/prestazione di 10volte;
per cui dal 2022 il fis liquida le prestazioni al sussistere delle condizioni senza più controllare l’importo della contribuzione dovuta/versata dal datore(prima poteva liquidare prestazioni fino a 10 volte i contributi dovuti/versati).
5^ riflessione
Nel mondo dei fondi bilaterali rimane cristallizzato il dogma contenuto nell’articolo 35 del dlgs 148/15, ovvero che gli stessi erogano prestazioni solo se hanno risorse.
Per cui dal 2023 se un datore chiede prestazioni ad un fondo sprovvisto di risorse non avrà la prestazione?
Questo significherebbe che il fondo bilaterale art. 26 è un fondo di di “serie b”, rispetto alla cigo (mondo industriale) e cigs (mondo industriale e non industriale del fis) e a quello del fis (art. 29).
6^ riflessione
Decorrenza contribuzione nuova:
1)contribuzione lavoratori a domicilio/apprendistato di primo-terzo livello (nuove figure tutelate) presso datore cigo/cigo+cigs/fis/fis+cigs ecc
2)nuova contribuzione alla cigs/fis per apprendistato di secondo livello (vedi datore cigo+cigs / datore fis e fis +cigs)
3)nuova contribuzione fis con abbattimenti 2022 e su tutte le figure tutelate;
riteniamo che a Gennaio la contribuzione sia quella vigente al 31/ 12/21(quella vecchia);
occorre un atto di prassi (un messaggio o una circolare dell’ INPS) per rendere efficace la nuova contribuzione e che ci dica come sistemare gennaio 2022 (il mese in cui abbiamo pagato la contribuzione vecchia, puntando anche sugli inquadramenti vecchi);
ricordiamo che gli artigiani dell’indotto escono dall’ambito di applicazione della cigs e forse entrano in fsba;
le mense /pulizie con più di 15 dipendenti in appalto (vecchio art. 20, comma 1, dlgs 148/15) sono attratte nel regno del datore fis+cigs.
Autore Roberto Vinciarelli – Analista normativo e Consulente del Lavoro