LA FRUIZIONE DEL CONGEDO PARENTALE A ORE – TERZA PARTE
Congedo parentale ad ore: contratto collettivo che regolamenta il congedo parentale ad ore

Il congedo parentale, è stato profondamente revisionato dal D.Lgs. 105/2022 (in vigore dal 13/08/2022) in tema:
1) di indennizzi (art. 34 tu);
2) in tema di contribuzione figurativa (art. 35 tu).
Per quanto riguarda le durate (art. 32 tu) poco cambia rispetto alla norma vigente prima del 13/08/2022 (salvo il caso del genitore solo che passa da una durata di 10 mesi ad una durata di 11 mesi).
Il medesimo congedo parentale avrà da aprile 2023 le nuove specifiche uniemens (vedi messaggio 659/23 INPS).
Ricordo che i periodi di congedo parentale dal 13/08/2022 al 31/03/2023 sono stati gestiti con le vecchie regole di indennizzo/contribuzione figurativa/specifiche uniemens.
Ora gli operatori di settore saranno chiamati a ricalcolare gli eventi sulla base delle nuove regole di indennizzo/contribuzione figurativa/nuove specifiche uniemens secondo modalità e termini che l’INPS dovrà definire nei prossimi giorni con un atto di prassi (circolare/messaggio).
Si propongono 3 faq nella quali vengono sviluppate le specifiche uniemens e la modalità di calcolo dell’indennità INPS (ad oggi INPS non ha ufficializzato l’algoritmo di calcolo), secondo le nuove specifiche che decorrono operativamente da aprile.

In questa terza ed ultima parte verrà trattato il congedo parentale ad ore con regolamentazione del contratto collettivo del congedo.

A cura del Dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del lavoro e Analista normativo

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