Il legislatore (art. 1, co. 294-296, L. 197/2022) ha inserito, al fine di facilitare il più possibile l’ingresso al lavoro stabile dei beneficiari del reddito di cittadinanza, un beneficio contributivo della durata di un anno a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, che assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’agevolazione ad oggi non è operativa in quanto abbisogna dell’autorizzazione ue e delle specifiche uniemens per la fruizione.
Si applica solo alle stipule di tempi indeterminati e trasformazione a tempo indeterminato che avvengono nel 2023 e dura 12 mesi.
Trattasi quindi di agevolazione non strutturale ma limitata solo all’anno 2023.
Questa agevolazione ha una agevolazione parallela incompatibile che è quella del D.L. 4/19 art. 8 connessa anche essa alle assunzioni di percettori di rdc (in realtà sono 3 agevolazioni) che hanno avuto una scarsissima applicazione visto che hanno tra le condizioni di applicazione le ula ma riferite a tempi indeterminati e al tempo stesso il de minimis comunitario.
A cura del Dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del lavoro e Analista normativo