I dubbi emersi in analisi normativa

Il D. Lgs. 120/2023 (correttivo del D.Lgs. 36/2021) della riforma del lavoro sportivo dilettantistico è in vigore dal 05/09/2023 con decorrenza da 07/2023.

Gli adempimenti e versamenti contributivi dei collaboratori dell’area sportiva dilettantistica relativi ai periodi di paga da 07/2023 a 09/2023 devono essere eseguiti entro il 31/10/2023. La figura che analizzerò da un punto di vista previdenziale e in parte anche fiscale è il collaboratore (art. 409, n.3 cpc) dello sport dilettantistico non iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria (aliquota contributiva del 25%+2,03 contribuzioni minori, con ripartizione un terzo sul collaboratore e due terzi sul committente, con applicazione della esenzione di 5000 euro, con riduzione della base imponibile oltre questa soglia a 5000 euro).

La predetta figura, dal 1/7/2023 (data di entrata in vigore della riforma), da un punto di vista previdenziale:
1) va iscritto alla gestione separata;
2) ha la contribuzione ivs al 25% (non iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria) + 2,03 % di contribuzioni minori (malattia+maternità+cuaf+discoll);
totale contribuzione con aliquota del 27,03% (ivs+minore);
3) la base imponibile ha una franchigia di esenzione di 5000 euro (art. 35, co.8bis d.lgs. 36/2021);
4) oltre i 5000 euro la base imponibile subisce una riduzione al 50% (fino al 31/12/2027) per effetto dell’articolo 35, co.8 ter d.lgs. 36/2021;
ad oggi ci sono dei dubbi che dovranno essere sciolti dalla circolare di prossima emanazione.

A cura del dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del lavoro e Analista normativo

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