Il principio di trasparenza, in attuazione del quale i redditi delle società sono imputati ai soci e tassati in capo a questi ultimi, opera in generale per le società di persone e i soggetti assimilati e per le società fiscalmente trasparenti per opzione. Per gli altri soggetti societari opera invece un criterio di netta “separazione fiscale” tra società e socio.
Esistono tuttavia situazioni nelle quali le stesse norme di diritto positivo individuano presuntivamente – ai fini tributari – una distribuzione di utili anche in assenza di deliberazione, come nel caso della presunzione di prioritaria distribuzione di utili e riserve di utili.
Inoltre, nell’ottica dell’amministrazione finanziaria, in determinate situazioni può essere promossa una visione “sostanzialistica” in grado di superare lo schermo giuridico-formale della società. È ciò che succede negli accertamenti, e nei contenziosi, imperniati sulla presunzione che alcune società di capitali fungano in realtà quale schermo societario per redditi che dovrebbero essere imputati ai soci.

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