La giurisprudenza di merito inizia a far luce sulla competenza territoriale correlabile a pignoramenti presso terzi ove la parte esecutata è un ente pubblico e il terzo pignorato è un istituto di credito, in conseguenza di rapporti pregressi tra questi ultimi, intercorsi ed individuati dal creditore procedente.
Quest’ultimo è investito da un compito non agevole, soprattutto quando sia l’ente sia l’istituto sono composti da una strutturata articolazione periferica, circostanza che rende lastricata di insidie la tutela dell’interesse del creditore, soprattutto in relazione all’individuazione del luogo delle notificazioni e della sede giudiziale competente.

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