Il distacco, ossia quella modalità attraverso la quale un datore di lavoro pone a disposizione di un altro soggetto un lavoratore per esigenze temporanee, può avvenire sia in ambito nazionale che transnazionale. Ricordiamo che quando esso è svolto in ambito transnazionale è disciplinato dal D.Lgs. n. 136/2016 che chiarisce le specifiche modalità per avvalersene legittimamente.
Ma se distaccante e distaccatario coincidono – non avendo quest’ultimo una autonoma rappresentanza separata dal distaccante in Italia – cosa succede alla sanzione eventualmente irrogata nei confronti di ambo i soggetti?
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