I giudizi suscettibili di essere definiti per la sanatoria sulle liti pendenti ad istanza del contribuente non sono sospesi di diritto. È il contribuente che, facendone richiesta al giudice, presso il quale la causa è pendente, può ottenerne la sospensione fino alla data 10 giugno 2019. Le cause definibili, dunque, non sono sospese in automatico, ma solo a richiesta del contribuente che manifesta l’intenzione di avvalersi della sanatoria. Da qui lo stop fino al 10 giugno 2019, che si estenderà fino al 31 dicembre 2020 laddove nel frattempo il contribuente presenti al giudice copia dell’istanza di adesione alla procedura e dei versamenti degli importi dovuti (o della prima rata). In tale contesto, in presenza di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di cassazione, per il quale si è in attesa del deposito della sentenza, prudenzialmente conviene chiedere la sospensione del processo, per evitare una pronuncia definitiva prima della presentazione della domanda e pregiudicare così la possibilità di accedere alla sanatoria

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