Le forme di invalidità dell’atto tributario non sono rilevabili d’ufficio, né possono essere fatte valere per la prima volta nel giudizio di cassazione; il processo tributario è circoscritto alla legittimità della pretesa impositiva avanzata con l’atto impugnato sulla base dei presupposti di fatto e di diritto in esso contenuti.
Si prende spunto da una recente sentenza di Cassazione per ripercorrere le motivazioni che portano alla nullità dell’atto tributario.

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