Per il conferimento di aziende in società, ai fini delle imposte sui redditi, opera un regime di passaggio in neutralità che sospende la tassazione, differendola all’eventuale e successivo momento “realizzativo”, cioè a quando l’azienda, ovvero i singoli beni che la compongono, verrà trasferita a terzi.

Ancorché lo studio professionale possa configurarsi, sotto il profilo sostanziale, come una sorta di piccolo “compendio aziendale”, in caso di conferimento di studi non opera una regola analoga.

Conseguentemente, il suo trasferimento nell’ambito di un’operazione di conferimento è suscettibile di generare plusvalenze imponibili (e di dar luogo ai paralleli effetti IVA previsti per le cessioni di beni).

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