L’amministrazione finanziaria agisce, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali di controllo, mediante una serie di poteri che le consentono di venire a conoscenza di informazioni coperte da “segreti” e obblighi di riservatezza di vario genere. Tali poteri sono “codificati” soprattutto nei settori impositivi “paralleli” dell’IVA e delle imposte sui redditi.
Inoltre occorre tenere conto delle disposizioni normative che a livello nazionale e comunitario tutelano il diritto alla riservatezza (privacy) di ciascuno.
L’ampia gamma di strumenti che, grazie all’utilizzo delle tecnologie informatiche, sono a disposizione del Fisco, insieme alla disponibilità di vaste banche dati, fa del controllo fiscale un’attività formalizzata, che trae impulso non da un arbitrio del soggetto pubblico, ma da una selezione puntuale compiuta su una platea di soggetti connotati da indici di “pericolosità fiscale”.
Questa attività autoritativa, tradizionalmente vista soprattutto sotto il profilo dei poteri (del fisco) e dei diritti di difesa (del contribuente) deve ormai misurarsi anche con le ragioni della tutela delle situazioni soggettive dei cittadini, sia in sede di controllo (ambito caratterizzato da previsioni derogatorie rispetto alla disciplina generale), sia in tutte le altre attività che possono riguardare i dati e le informazioni dei cittadini, raccolte e amministrate dalla PA – in particolare, in misura massiccia, dal fisco – sempre nella prospettiva dell’esercizio delle attività istituzionali previste.

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