In caso di omesso versamento, è irrilevante il fatto che l’importo indicato nella dichiarazione Iva sia il frutto di un errore del commercialista.
La responsabilità del contribuente/imputato sussiste per avere egli firmato la dichiarazione, laddove, ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell’IVA, l’entità della somma da versare è quella risultante dalla dichiarazione e non quella effettiva, desumibile dalle annotazioni contabili.

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