Il Codice della crisi di impresa introduce il principio fondamentale per cui l’imprenditore collettivo, cioè quello che opera in forma societaria, ha l’obbligo “di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e (del rischio) della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. Quest’obbligo, in concreto, non può che gravare su chi gestisce l’impresa cioè su tutti i suoi amministratori, sia che siano più di uno (consiglio di amministrazione), sia che la società abbia un amministratore unico
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