Ai fini della fruizione del cosiddetto “superecobonus” al 110%, previsto dal Decreto Rilancio del 19 maggio 2020, devono essere considerate esclusivamente le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021, in ossequio al principio di cassa. Sarà quindi consentito beneficiare dell’aliquota maggiorata per le sole spese sostenute nel suddetto periodo a prescindere dalla data in cui sono state effettivamente poste in essere le opere.
Fermo restando il diritto riconosciuto al contribuente di esercitare l’opzione per la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura dell’importo corrispondente alla detrazione, rileverà la data del bonifico effettuato dal singolo proprietario o dall’amministratore di condominio, anche relativamente a lavori avviati prima del prossimo mese di luglio.

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