In caso di accertamento sintetico, rimane al contribuente l’onere di provare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi non imponibili (Cassazione – ordinanza 13 giugno 2024 n. 16453, sez. trib.)   In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dal Ministero delle Finanze, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova risp…Read More  

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