I dati relativi alle locazioni brevi devono essere trasmessi entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto (art. 4, co. 4, 5, 5-bis, 5-ter, DL 24 aprile 2017 n. 50 conv. in L 21 giugno 2017 n. 96) La comunicazione deve essere effettuata dagli intermediari immobiliari, nonché da coloro che gestiscono portali telematici, qualora intervengano nella conclusione del contratto di locazione breve. Gli intermediari devono effettuare tale adempimenti solo se intervengono nella conclusione del contrat…Read More  

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