Il Fondo di Integrazione Salariale (FIS), in virtù della Legge di Bilancio 2022, viene ridefinito a livello di ambito di applicazione a partire dal 2022.
In particolare vengono ridefiniti:
- il datore di lavoro che deve contribuire al FIS;
- la contribuzione ordinaria al FIS;
- la prestazione del FIS e la sua durata (l’assegno di integrazione che copre le causali temporanee).
Il datore che deve contribuire al FIS dal 01/01/2022 è il datore che:
- non rientra nell’ambito di applicazione della CIGO art. 10 (fino all’anno scorso del titolo 1 che comprende CIGO ma anche CIGS);
- ha anche n. 1 dipendente (fino all’anno scorso che ha più di 5 dipendenti nel semestre);
- non è passibile dei fondi bilaterali art. 26-27-40.
Nuova prestazione:
La nuova prestazione che eroga il FIS dal 2022 si chiama Assegno di Integrazione che manda in pensione il vecchio assegno ordinario e di solidarietà e coprirà solo le causali della CIGO (gli eventi transitori).
A coprire nel regno del FIS gli eventi strutturali (crisi/riorganizzazione/solidarietà difensiva) ci penserà la CIGS nel caso in cui di datore FIS abbia più di 15 dipendenti nel semestre mobile (il nuovo datore FIS+CIGS).
Dal 2022 il datore FIS+CIGS – versa la contribuzione oltre che al FIS anche alla CIGS.
L’Assegno di integrazione salariale è riconosciuto per una durata massima di:
- 13 settimane in un biennio mobile, ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
- 26 settimane in un biennio mobile, ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.
Nuova contribuzione ordinaria
Per quanto concerne il finanziamento dell’Assegno di Integrazione salariale, è previsto un contributo ordinario nella misura dello:
- 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti,
NB: dal 01/01/2025 per i predetti datori di lavoro che non abbiano presentato domanda di Assegno di Integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l’aliquota (0,5% ordinaria / anche 4% contributo addizionale?) si riduce nella misura del 40%.
- 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.
Abbattimenti contribuzione ordinaria FIS/anno 2022
Per il 2022, per evitare l’innalzamento dei costi immediati nello stesso anno 2022 (che si avranno però nel 2023) sono previsti degli abbattimenti.
A decorrere dalla competenza del periodo di paga di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga di dicembre 2022, sono previste riduzioni dell’aliquota di contribuzione nelle seguenti misure:
- 0,35 % per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
- 0,25 % per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti;
- 0,11 % per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti;
- 0,56 % per i datori di lavoro esercenti attività commerciali e turistiche che occupano più di 50 dipendenti (ex art. 20 comma 2).
Per i datori FIS+CIGS (datori FIS con +15 dipendenti) non appartenenti alla casistica dell’ex art. 20 c.2 (commercio/logistica/viaggio e turismo più di 50 dipendenti) viene prevista sulla aliquota CIGS dello 0,9% un abbattimento di 0,63%;
Di conseguenza per il 2022 il contributo FIS, al netto degli abbattimenti, è di:
- 0,15% (fino a 5 dipendenti);
- 0,55% (da 5 a 15 dipendenti);
- 0,69% (più di 15 dipendenti);
- 0,24% (più di 50 dipendenti – ES. Commercio e logistica e viaggio e turismo).
Questa aliquota va ripartita per un terzo sul dipendente e per due terzi sul datore.
Il contributo al FIS finanzierà l’Assegno di Integrazione (copre le causali CIGO).
Il datore del terziario con più di 15 dipendenti avrà un contribuzione alla CIGS di 0,27% da ripartire un terzo sul dipendente e due terzi sul datore.
Il datore del commercio con più di 50 dipendenti (stessa cosa per il datore della logistica/viaggio e turismo) avrà un contributo CIGS pieno di 0,9% da ripartire per un terzo sul dipendente e per due terzi sul datore.
NB: il datore del commercio con più di 50 dipendenti l’anno scorso pagava la contribuzione CIGS dello 0,9% sull’imponibile previdenziale (datore ex art 20 c2) e non pagava il FIS (il FIS escludeva i datori del titolo 1/per cui anche i datori CIGS dell’ex articolo 20 Comma 2 che perde di efficacia dal 01/01/2022). Al contrario non pagava contribuzione al FIS. Nel 2022 questo datore continua a pagare il contributo CIGS nella misura piena dello 0,9% (come l’anno scorso) mentre entrando per la prima volta nel FIS ha sul contributo FIS dello 0,8% un abbattimento pesante dello 0,56% (0,8 meno abbattimento di 0,56 = 0,24 al FIS). In definitiva paga lo 0,24% al FI e /lo 0,9% alla CIGS. Tutti i datori FIS + CIGS hanno una duplice contribuzione una al FIS, l’altra alla CIGS.
N.B. Il contributo CIGS finanzia gli eventi strutturali della crisi/riorganizzazione/solidarietà difensiva.
A cura di:
Dott. Roberto Vinciarelli, Consulente del lavoro e Analista normativo